Statuto dell'associazione

“Pubblica – Dritti ai Diritti” – ETS

 TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 1 – Denominazione e durata.

E’ costituita l’associazione denominata “PUBBLICA – Dritti ai Diritti” – ETS. L’associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo di “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore”.

L’inserimento nella denominazione dell’acronimo ETS e l’utilizzo dello stesso o dell’indicazione di “Ente del Terso Settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’ente è un’associazione di diritto privato non riconosciuta, costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Cod. Civ., operante quale Ente del Terzo Settore – ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede.

L’associazione “PUBBLICA – Dritti ai Diritti” – ETS ha sede in Roma, in Arco di Santa Margherita, 9. La variazione della sede nell’ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 3 – Scopi dell’associazione.

L’associazione “Pubblica – Dritti ai Diritti” – ETS è un’organizzazione senza fini di lucro, con carattere sociale, civile e culturale. Essa nasce con l’obiettivo di promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, sostenendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica, la coesione sociale e la giustizia. L’associazione si riconosce nei valori della Costituzione italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di ogni strumento nazionale e internazionale volto alla difesa della dignità umana, dell’uguaglianza e della libertà.

Per il perseguimento delle già menzionate finalità istituzionali, l’ente potrà svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, così come all’art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017;
  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, così come all’art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017;
  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, così come all’art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117/2017;
  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come all’art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. n. 117/2017;

In particolare, l’ente si propone di:

– promuovere la cultura dei diritti, l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità democratica, attraverso iniziative che favoriscano la consapevolezza dei diritti e dei doveri individuali e collettivi;

– tutelare e valorizzare il pluralismo culturale, il rispetto delle differenze, il contrasto a ogni forma di discriminazione basata su genere, origine etnica, religione, orientamento sessuale, disabilità, condizione sociale o opinioni personali;

– favorire l’inclusione sociale e la partecipazione delle persone in situazione di vulnerabilità, marginalità o fragilità, attraverso attività di supporto, ascolto, formazione e coinvolgimento attivo;

– organizzare e gestire iniziative culturali, artistiche, educative e ricreative di interesse sociale, intese come strumenti di riflessione collettiva, emancipazione e crescita civile;

– promuovere e diffondere la cultura del volontariato, del mutualismo e della solidarietà, sostenendo il protagonismo delle comunità locali, la cittadinanza attiva e le reti di prossimità;

– incentivare la produzione e la diffusione di contenuti culturali ed editoriali, anche attraverso strumenti digitali e multimediali, capaci di veicolare valori di giustizia sociale, partecipazione e memoria collettiva;

– contribuire alla costruzione di spazi pubblici aperti, inclusivi e condivisi, dove il dialogo, il pensiero critico e la libera espressione possano costituire il fondamento di una società più equa;

– collaborare con enti pubblici, scuole, università, istituzioni culturali, associazioni e movimenti per lo sviluppo di progetti comuni, in ambito locale, nazionale e internazionale, coerenti con le finalità dell’associazione;

– promuovere una narrazione pubblica plurale e consapevole, che restituisca voce ai soggetti sociali meno rappresentati e favorisca nuove forme di partecipazione politica, sociale e culturale.

Le attività dell’associazione si ispirano ai principi della trasparenza, della partecipazione democratica, della responsabilità civile e del rispetto della persona. L’associazione agisce in piena autonomia da partiti politici, confessioni religiose e interessi economici, mantenendo uno spirito di dialogo aperto e costruttivo con tutte le realtà impegnate nella promozione del bene comune.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – Soci.

Possono aderire all’associazione persone fisiche e giuridiche che siano intenzionate a dare il loro contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell’associazione. 

I soci sono suddivisi in:

  1. a) soci fondatori. Appartengono a questa categoria coloro che intervengono nell’atto costitutivo dell’associazione;
  2. b) soci onorari senza diritto di voto. Appartengono a questa categoria coloro i quali, per essersi particolarmente distinti attraverso il proprio operato quotidiano per l’adesione ai valori di cui al primo comma del presente articolo, accettano tale qualifica su invito del consiglio direttivo;
  3. c) soci ordinari. Appartengono a questa categoria le persone fisiche e giuridiche che condividono lo statuto ed i fini dell’associazione e versano la specifica quota annuale d’iscrizione; 
  4. d) soci benemeriti senza diritto di voto. Sono le persone fisiche e giuridiche che, oltre alla quota d’iscrizione, versano un contributo di sostegno.

Chiunque voglia aderire all’associazione deve:

  • presentare domanda scritta, sulla quale decide a propria discrezione ed insindacabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza;
  • dichiarare di accettare le norme dello statuto;
  • versare la quota di adesione che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati con diritto di voto hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • partecipare all’assemblea con diritto di voto.

Gli associati senza diritto di voto hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione.

Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 5 – Recesso, decadenza ed esclusione dei soci.

I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo anche nel caso in cui il socio:

  • danneggi materialmente e moralmente l’associazione;
  • sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all’escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o telegramma o mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) o P.E.O. (posta elettronica ordinaria).

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Organi sociali.

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 7 – Assemblea.

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell’avviso di convocazione.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
  • approva il piano annuale delle attività associative;
  • nomina i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione e la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’associazione.

L’assemblea, sia in ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano, quanto ad età, del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composto di un numero di membri non inferiori a tre e non superiore a sette, nominati dall’assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L’eletto che, dopo l’elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l’ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea può provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
  • nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario,
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea dei  soci;
  • promuovere la raccolta di fondi;
  • pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano, quanto ad età.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 9 – Presidente.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 – Patrimonio dell’associazione.

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione. Il patrimonio dell’ente è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Risorse economiche.

L’associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

  • quote associative annuali;
  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  • contribuiti di soggetti privati;
  • proventi da convenzioni con enti pubblici;
  • proventi dall’esercizio di attività istituzionali;
  • proventi dall’esercizio di attività connesse;
  • proventi da attività di raccolta fondi;
  • proventi dalle destinazioni del 5 per mille.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Art. 12 – Bilancio d’esercizio.

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell’anno successivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell’associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione di soci, nonché di fondi e riserve, comunque denominati, o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 –Libri dell’associazione.

L’associazione ha il compito di tenere:

  • il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea degli associati;
  • il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il libro degli associati;
  • ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 14 – Devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità affini a quelle perseguite dall’associazione o a fini di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 – Disposizioni generali e controversie.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti.

In caso di controversia circa l’applicazione di norme del presente statuto, le parti si impegnano a portare preliminarmente la questione all’esame del consiglio direttivo.

Nell’ipotesi di persistenza della controversia, così come per ogni altra controversia non avente ad oggetto l’applicazione di norme statutarie, competente per la risoluzione sarà unicamente il Foro di Roma.